1. Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non