Art. 24.
(Spese processuali).

      1. Gli atti e i provvedimenti di cui alla presente legge sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.
      2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non

 

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ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.